TARI
La TARI (acronimo di TAssa sui Rifiuti) è la tassa che si paga per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Come calcolare la Tari: La tassa sui rifiuti è composta da due voci, una che riguarda la quota fissa ed una inerente alla quota variabile. I Comuni ogni anno stabiliscono le tariffe da applicare a seconda della destinazione d’uso, che andranno moltiplicate per i metri quadrati e, nel caso di immobili ad uso residenziale, per il numero di componenti del nucleo familiare.
Si ricorda che l’Iscrizione o qualsiasi variazione che dovesse intervenire relative agli elementi che contribuiscono alla formulazione della tariffa, dovranno essere tempestivamente e correttamente comunicate a cura dell’utente .
Tali variazioni comporteranno un conguaglio attivo o passivo che verrà conteggiato nella prima fattura emessa l’anno successivo a quello di riferimento.
L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che:
“Il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.
In ordine alla determinazione della tariffa il citato dpr 158/99 dispone che la stessa è composta da:
- una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
- una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.
La tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del dpr 158 del 1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 e, quindi, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare.
Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in esame stabilisce che essa
“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”.
Tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1.
L’utenza domestica deve intendersi comprensiva di:
- superfici adibite a civile abitazione
- superfici adibite a pertinenze.
L’art. 16 del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, prevede che
“la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti…”.
Pertanto:
- la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa
- la quota variabile è costituita da un valore assoluto, ossia un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa.
Con riferimento alle pertinenze dell’abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.
Tali variazioni comporteranno un conguaglio attivo o passivo che verrà conteggiato nella prima fattura emessa l’anno successivo a quello di riferimento.